PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'istruzione provvede, in sede di definizione dei curricoli delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, a prevedere, con modalità differenziata per i diversi tipi e indirizzi di studio, l'insegnamento della storia della comunità locale, del territorio e della regione in cui le singole istituzioni scolastiche hanno sede.
      2. Le istituzioni scolastiche determinano, nel piano dell'offerta formativa, il curricolo obbligatorio per i propri studenti in relazione alle materie di insegnamento di cui al comma 1, eventualmente integrando l'insegnamento di cui al medesimo comma 1 con ulteriori attività nell'ambito della quota curricolare loro riservata, assicurando l'integrazione interdisciplinare e il pluralismo culturale e territoriale.